La Costituzione è Legge fondamentale dello Stato italiano (art. XVIII disp. trans. e finali)

La Democrazia è Sovranità che appartiene al Popolo (art. 1 Cost.)... che la esercita nelle forme stabilite dalla stessa.

Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.

Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.

20 dic 2009

Perché la NECESSITA' di una forza popolare organizzata di controllo alle rappresentanze elette? al di fuori di esse?

Perché in mancanza di essa, ovvero del controllo del popolo sovrano sui rappresentanti eletti, che stia al di fuori del sistema rappresentativo, non cambierà mai nulla!!

Oggi è la volta di Antonio Di Pietro, ad essere visto da molti come il Messia di turno che possa fare qualcosa per salvare la politica italiana.

Non voglio mettere in dubbio la sua buona fede (e come la sua anche quella di tanti altri) ma, come ho più volte ritenuto opportuno valutare attentamente, non è la buona o la cattiva fede di chi vuole entrare nel sistema politico/rappresentativo, con le migliori intenzioni, il problema del non cambiamento... ma il sistema politico/rappresentativo in se stesso!

Fermo restando il fatto che una Democrazia in cui sono pochi (rappresentanti eletti) a decidere sempre, non è assolutamente, nemmeno lontanamente, una Democrazia ma bensì un'Oligarchia,... è ancor più riprovevole il fatto che questi pochi eletti (rispetto alle decine di milioni di cittadini elettori) si spendano prevalentemente per sostenere lotte di potere ed esorbitanti privilegi (sempre in costante aumento e indipendentemente dalla condizione socio-economica del paese - pil - produttività - debito pubblico, etc.).

Ma torniamo al succo del ragionamento:
Il sistema politico/rappresentativo non offre nessuna opportunità a chi è ben intenzionato ad affermare la Democrazia, nemmeno se ha un intero partito alle spalle che condivida il suo pensiero. Purtroppo esistono delle cosiddette lobbies di persone che per tutelare i propri interessi, senza troppi scrupoli, non fanno altro che prendere di mira chi è al potere (legislativo-esecuitivo-giudiziario) ovvero tentano di corromperlo.

Stando al potere si è più facilmente minacciati e corruttibili e chi entra a far parte del sistema si trova davanti a due strade... non ce ne sono molte:

1) O ti adegui... e mangi assieme agli altri (mantenendo il potere ed il dominio sulla popolazione - che contribuisce al tuo esagerato benessere) cedendo ai compromessi, alle minacce, alle pressioni ed ai tentativi di corruzione che ti si pongono davanti;

2) Oppure fai l'onesto e cerchi di perseguire gli obbiettivi che ti eri prefissato. Se decidi per quest'ultima opzione non avrai mai, innanzitutto, un'adeguato numero di altri rappresentanti che voteranno i tuoi progetti di legge (quanti colleghi di partito eletti in Parlamento ha Antonio Di Pietro? - ammesso e concesso che tutti i suoi stessi colleghi di partito sostengano le sue proposte)... inoltre rimarrai un poveraccio rispetto agli altri che fra bustarelle e regali vari se la spasseranno di brutto.

Se la natura umana è debole e facilmente vulnerabile alle tentazioni,... rivestendo un ruolo di potere e/o di autorità si sarà più soggetti a tentazioni e proposte che possono anche portare l'individuo più onesto del mondo a qualche forma di scorrettezza (che in questi casi si riversa su milioni di persone).

Se poi l'esercizio del potere è incontrastato possiamo bene immaginare quanto la tentazione possa prendere il sopravvento.

Con una forma/forza di controllo al di fuori della melma politica credo, anzi sono convinto, che chi è al potere (perfino un "semplice" Sindaco) debba per forza rinunciare a qualche scorrettezza.

Chi?... se non i cittadini/elettori/rappresentati/SOVRANI possono esercitare questa forma/forza di controllo sui rappresentanti al potere? Attraverso gli strumenti Costituzionali di Democrazia Diretta... complemento di quella Rappresentativa per giungere ad una vera Democrazia?

Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che manchi tale controllo.

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)

10 dic 2009

Come riconoscere la buona fede dei PARTITI e le loro reali intenzioni

La Costituzione italiana, come essa stessa recita all'articolo XVIII delle disposizioni transitorie e finali:
"La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come LEGGE FONDAMENTALE della Repubblica
da tutti i cittadini e dagli ORGANI DELLO STATO. (il maiuscolo è il mio).

Organo dello Stato è il Parlamento, costituito da cittadini "eletti" (le virgolette sono d'obbligo - con l'attuale legge elettorale) ovvero esponenti dei PARTITI POLITICI.

Per riconoscere la buona fede e le reali intenzioni degli esponenti dei partiti con elevata visibilità mediatica basta osservare le loro proposte (di legge - di referendum - di rispetto nei confronti delle istituzioni stesse).

Per citare un esempio alcuni attuali esponenti di partito stanno proponendo dei referendum popolari. Apparentemente la cosa è favorevole perché il referendum popolare è uno strumento di Democrazia Diretta che consente ai cittadini di dire l'ultima parola... in armonia con il più ampio concetto di Democrazia, ovvero di Sovranità che appartiene al popolo (art. 1 Cost.).

Dico apparentemente perché in molti casi alcuni esponenti di partito, appoggiati dal proprio stesso partito, non hanno poi fatto il necessario per portare a termine il referendum, ovvero dando un'adeguata informazione ai cittadini per indurli a comprendere il quesito referendario e organizzando un'adeguata raccolta delle firme entro i tempi stabiliti dall'attuale legge (n.352/70) per portare il popolo al voto e consentire il superamento del quorum previsto dalla Costituzione stessa.

Tale apparente interesse, se non portato a compimento attraverso quanto sopra descritto, si rivela in realtà una mera propaganda politico/elettorale... per strappare consensi e nulla più!

Un altro esempio per tastare la buona fede degli esponenti di partito che hanno a cuore veramente la Costituzione italiana e la considerano realmente la legge FONDAMENTALE consiste nella scelta della legge da abrogare attraverso il referendum popolare.

Attualmente abbiamo una legge elettorale, sfornata dal Parlamento (precedente governo Berlusconi - proponente il leghista Calderoli - nel 2007), che in contrasto con gli articoli 56 e 58 della Costituzione non prevede più l'elezione democratica e diretta dei parlamentari attraverso il voto dei cittadini... ma bensì prevede il voto (la scelta) della Coalizione di partiti che, a sua volta eletta, attraverso i segretari dei partiti che fanno parte di detta Coalizione, sceglierà i parlamentari che dovranno legiferare in quella determinata legislatura.

Domanda:
Quale fra i partiti all'opposizione sta proponendo e promuovendo un referendum per abrogare tale schifezza parlamentare? Che io sappia NESSUNO.

Ovviamente perchè fa comodo a TUTTI i partiti questa legge... fa comodo a tutti i partiti che siano essi a scegliere chi mandare in Parlamento, anzichè i cittadini.

Da questo risulta evidente che a nessun partito sta a cuore la Costituzione italiana come legge FONDAMENTALE e che a nessuno sta a cuore il metodo democratico di scelta dei rappresentanti (parlamentari).

Il risultato è che abbiamo dei parlamentari condannati in via definitiva (3° gardo di giudizio), altri indagati e condannati già in 1° grado ed alcuni anche in 2° grado, per un totale di 70 personaggi (fonte www.beppegrillo.it) che legiferano determinando il futuro nostro e dei nostri figli.

Una ragione in più per insistere nell'esercitare la Democrazia Diretta al di fuori delle rappresentanze!!

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)

4 dic 2009

Petizione per richiesta referendum abrogativo - A sostegno della sovranità popolare Art. 1 Cost.

PREAMBOLO

la Costituzione italiana afferma all'articolo XVIII - comma 4 - delle disposizioni transitorie e finali, come testualemente riportato, che:
"La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli ORGANI DELLO STATO".

Organo dello Stato è il Parlamento, che ha il potere di fare le leggi in armonia con la Costituzione italiana (v. legittimità delle leggi).

La Costituzione italiana all'articolo 1 - comma 2 - recita che "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."

In armonia col concetto più completo di Democrazia, quindi, fra le forme previste dalla Costituzione italiana, a favore del popolo ci sono gli strumenti per esercitare in maniera diretta, ovvero al di fuori delle rappresentanze elette, la sovranità popolare.

Tali strumenti sono chiaramente ed inequivocabilmente esposti agli articoli 50, 71, 75 e 138 della Costituzione italiana, così come testualemente di seguito riportati:

Art. 50:
"Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità."

Art. 71 . comma 2:
"Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli."

Art. 75 - comma 1:
"È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali."

Art. 138 - comma 2:
"Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Dagli articoli sopra indicati si evince, in armonia col più ampio concetto di Democrazia, che è il popolo, in quanto sovrano, a poter decidere quando lasciare ogni decisione ai rappresentanti eletti (Democrazia Rappresentativa) o quando decidere da sé (Democrazia Diretta).

QUESITO REFERENDARIO

Il Parlamento ha emanato in data 25 maggio 1970 la Legge N. 352, per la quale si ipotizza l'illegittimità di alcuni articoli, mediante la quale limitava di fatto l'esercizio dello strumento referendario, ai sensi degli artt. 75 e 138 della Costituzione, e propositivo di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione stessa, ai cittadini al di fuori delle rappresentanze elette, ovvero l'esercizio diretto della sovranità popolare, ovvero gli strumenti di Democrazia Diretta.
L'introduzione di tale legge non è altro che ostruzionismo alla Democrazia Diretta, necessario complemento della Democrazia Rappresentativa, per il semplice fatto che:
imponendo firme autenticate in soli tre mesi di tempo, si sono resi, e sono tuttora, impraticabili ai cittadini sovrani i suddetti strumenti di Democrazia Diretta.
Infatti soltanto organizzazioni partitiche hanno struttura e mezzi economici, fra l'altro prelevati con le tasse dai cittadini sovrani stessi, tali da organizzare raccolte firme autenticate in un limite di tempo così ristretto.
Ritenendo quindi, così, impercorribili le azioni referendaria e propositiva, stabilite dai citati articoli 71, 75 e 138 della Costituzione;

SI CHIEDE

- L'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della Legge N.352 del 25 maggio 1970
(Nota: a garanzia delle firme dei 500.000 elettori richiedenti i referendum di cui agli artt. 75 e 138 Cost. si applica la Legge sull'autocertificazione);

- L'abrogazione, dopo la parola "elettore", delle parole: "ALLE SEGRETERIE COMUNALI O ALLE CANCELLERIE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. IL FUNZIONARIO PREPOSTO AGLI UFFICI SUDDETTI APPONE AI FOGLI IL BOLLO DELL'UFFICIO, LA DATA E LA PROPRIA FIRMA E LI RESTITUISCE AI PRESENTATORI ENTRO DUE GIORNI DALLA PRESENTAZIONE." di cui al comma 4 dell'articolo 7 della Legge N. 352 del 25 maggio 1970.
(Nota:la presentazione dei fogli di cui al comma 3 dell'articolo 7 della Legga N. 352 del 25 maggio 1970 avverrà avanti alla Corte di Cassazione stessa)

- L'abrogazione, dopo la parola "effettuato", delle parole: "ENTRO TRE MESI DALLA DATA DEL TIMBRO APPOSTO SUI FOGLI MEDESIMI A NORMA DELL'ARTICOLO 7, ULTIMO COMMA. TALE DEPOSITO DEVE ESSERE EFFETTUATO" di cui all'articolo 28 della Legge N. 352 del 25 maggio 1970.
(Nota: non deve esistere nessun limite di tempo per la consegna delle firme dal momento della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della richiesta di referendum).

- L'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 49 della Legge N. 352 del 25 maggio 1970.
(Nota: a garanzia delle firme dei 50.000 elettori proponenti progetti ai sensi dell'articolo 71 Cost. si applica la Legge sull'autocertificazione)

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO) - 25 aprile 2009

Dlgs n. 267/2000 - Strumenti di Democrazia Diretta nei Comuni

I Comuni sono OBBLIGATI ad inserire negli Statuti e nei Regolamenti strumenti di partecipazione popolare, anche referendari (v. Democrazia Diretta) in armonia con i principi costituzionali (artt. 50, 71, 75 e 138 Cost.), perché in Italia il POPOLO è sovrano e non i rappresentanti eletti dallo stesso!!!

Bruno Aprile - 25 aprile 2009

________________________________________________-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;




E m a n a
il seguente decreto legislativo:




-Articolo 1.
1. È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.





PARTE I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Art. 3

Autonomia dei comuni e delle province

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4

Sistema regionale delle autonomie locali

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5

Programmazione regionale e locale

1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

Art. 6

Statuti comunali e provinciali

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. [ Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale,] lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
(il controllo da parte del competente organo regionale è stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Art. 7

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 7-bis

Sanzioni amministrative
(articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari
(coma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)

2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8

Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 9

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. (Comma abrogato dall'articolo 318 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

Art. 10

Diritto di accesso e di informazione
Link: http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/T_U_E_L/TUEL_index.htm

Alcuni articoli:

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Per realizzare una vera Democrazia in Italia

Controllare e denunciare le pubbliche amministrazioni e le rappresentanze elette che abusano della fiducia dei cittadini sovrani ed elettori è un doveroso atto di ogni singolo cittadino... per il benessere collettivo e la reale crescita dell'intera nazione.

Bisogna creare una rappresentanza di cittadini elettori (ad es. un Comitato) parallela alla rappresentanza di cittadini eletti che abbia lo scopo di controllare ed, eventualmente, contrastare l'operato e le decisioni prese dalle rappresentanza elette.

Il controllo ed il contrasto di tali decisioni (a livello comunale, provinciale, regionale e, successivamente nazionale) sarà effettuato da singoli distaccamenti che si costituiranno nei vari Comuni, fino a costituire un unico e numeroso Comitato in grado di estendere il controllo ed il contrasto anche a livello nazionale.

Tale controllo e contrasto, non necessariamente capillare, sarà esercitato nella più assoluta legalità e legittimità, ogniqualvolta le rappresentanze elette proporranno o prenderanno delle decisioni che contrastino la sovranità popolare.

Saranno considerate contrarie alla sovranità popolare dal Comitato, tutte le proposte e le decisioni delle rappresentanze elette che non terranno conto delle richieste presentate dal Comitato, anche attraverso i singoli Comitati locali, attraverso Petizioni (art. 50 Cost.), Proposte di legge di iniziativa popolare (art. 71 Cost.), Referendum abrogativi (art. 75 Cost.) e Referendum abrogativi delle Leggi di revisione Costituzionale (art. 138 Cost.).

Il Comitato userà, come strumento di valutazione, la Costituzione italiana.

Il Comitato si basa, tassativamente, sulla ferma e solida convinzione che la democrazia senza alcun controllo sulle rappresentanza elette non potrà mai esistere.

Il Comitato si basa inoltre sulla ferma e solida convinzione che non si può esercitare nessun controllo delle rappresentanza elette all'interno di esse, ovvero candidandosi ad ogni tipo di elezione, ma bensì rimanendo al di fuori e neutrali al sistema politico rappresentativo.

Non potranno essere quindi membri del Comitato:
- i cittadini eletti a qualsiasi carica di rappresentanza;
- i cittadini che si candidano a qualsiasi tipo di elezione per ricoprire una qualsiasi carica di rappresentanza, sia essa a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, ad esclusione, in quanto già neutrali, dei cittadini facenti parte dell'Organo Giudiziario.

Non sono ammessi i cittadini che si candidano a qualsiasi tipo di elezione per un palese conflitto di interessi (non si può controllare il controllore e, contemporaneamente farne parte, e non si può nemmeno sostenere che entrando all'interno delle rappresentanze elette si possano svolgere entrambe le funzioni di controllore e controllato).

- Possono far parte del Comitato, invece, i cittadini che fanno parte dell'elettorato attivo, per il semplice fatto che non si ritiene opportuno negare la libertà di voto a nessuno.

I cittadini convinti quindi che:
- entrando a far parte del sistema politico rappresentativo (a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale) non si potrà mai cambiare nulla e non si potrà mai avere una democrazia:
- ritengono necessaria una forma di controllo sulle rappresentanza elette che stia al di fuori di esse.
- sono delusi o stanchi o sfiduciati di tutti gli schieramenti eletti, sia essi di estrema destra, centro/destra - destra - centro - centro/sinistra - sinistra - estrema/sinistra quindi apolitici, possono far parte del Comitato Cittadino Democrazia Diretta.

____________________________________________________________________

I partiti, i movimenti, le liste civiche elette ad amministrare Comuni, Province e Regioni che volessero collaborare con i cittadini contribuirebbero sicuramente a realizzare la vera Democrazia ed a ridurre quel conflitto di interessi legato alla politica che di tutto sta tutelando fuorché gli interessi della popolazione locale e nazionale.

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)

24 ago 2009

PARLAMENTO: Ecco come vi calpesto l'articolo 1 della Costituzione

Il 2° comma dell’articolo 1 della Costituzione italiana recita:

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

Sviluppiamo:

A chi appartiene la sovranità? Al popolo!
Come la esercita? Nelle forme e nei limiti della Costituzione stessa!
Quali sono le forme ed i limiti stabiliti dalla Costituzione? Quelli stabiliti dagli artt. 55 e segg. e art. 92 e segg.

Ora se il Parlamento ha il potere/delega di fare le leggi e di decidere, in rappresentanza del popolo (democrazia rappresentativa) lo deve/può fare in armonia con la volontà popolare.

Si tratta di stabilire se è prevista una forma di manifestazione della volontà popolare a prescindere da quella della rappresentanza eletta (Parlamento).

Nella Costituzione italiana, in armonia col concetto di democrazia (sovranità esercitata dal popolo), esistono infatti dei principi che consentono la manifestazione della volontà popolare. Tali principi sono esposti agli artt. 50, 71, 75, 138.

Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

La Petizione è una richiesta ufficiale (se fatta come si deve) che viene fatta dalla popolazione alla rappresentanza che non può essere ignorata, poiché è uno strumento che consente al popolo di esercitare, come giusto che sia, l’esercizio diretto della sovranità stabilita dall’art. 1.
Ignorare le petizione significa ignorare la sovranità popolare e cade il concetto di rappresentanza. Quindi il Parlamento che ignora tale diritto o le richieste fatte da parte della popolazione si eleva alla funzione di sovrano anziché rimanere nella funzione di rappresentante (del popolo sovrano).

Art. 71
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Il Popolo può proporre al Parlamento dei progetti o disegni di legge, ben redatti anch’essi in articoli e commi, che il Parlamento non può ignorare a priori. In caso di inammissibilità di tali progetti di legge è tenuto a giustificarne e spiegarne le ragioni… ma non a ignorali (i motivi sono gli stessi esposti sopra).
Inoltre, il Parlamento, ha introdotto delle leggi che impediscono di fatto al popolo l’esercizio di tale diritto poiché ha imposto l’autentica delle firme entro un termine di tempo che non può essere mai soddisfatto dai cittadini che propongono tali progetti o disegni di legge. Solo un’organizzazione partitica ha la struttura ed i fondi (grazie sono soldi del popolo stesso) per organizzare tali raccolte firme autenticate entro detti tempi stabiliti.
Torniamo sempre lì. Se solo i partiti, che sono gli stessi che compongono il Parlamento, possono fare questo... dov’è la possibilità di utilizzo di tale strumento, da parte del popolo, che esula dalla rappresentanza eletta? Non è ostruzionismo alla sovranità stabilita dall’articolo 1 della Costituzione? Non è questo un raggiro? Un’usurpazione della sovranità popolare?

Art.75
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Anche in questo caso, con l’autentica delle firme entro un troppo ristretto limite di tempo, il Parlamento ha fatto la stessa cosa descritta al commento relativo all’art. 71.
C’è da aggiungere inoltre che: per citare due soli esempi (Abolizione del Ministero dell’Agricoltura e del finanziamento pubblico ai partiti), sono stati spesi miliardi (denaro dei cittadini stessi) per organizzare ed indire referendum popolari che, nonostante l’abrogazione delle leggi sottoposte alla volontà del popolo, che si è espresso favorevole a tali abrogazioni, sono state reintrodotte senza nemmeno parlarne o chiedere il parere del popolo… ovvero senza giustificarne dovutamente le eventuali necessità della loro reintroduzione. Inoltre aggiungo che, a prescindere da tali eventuali necessità (e sottolineo eventuali), ciò che è stato deciso per volontà costituzionalmente prevista del popolo non DEVE più essere reintrodotto. Queste realtà oltre che dimostrare chiaramente, al di là dell’ostruzionismo già descritto sopra per rendere accessibile al popolo il referendum abrogativo, ha dimostrato l’assoluto disprezzo della sovranità popolare.

Art. 138 (2° comma relativo alle leggi di revisione della Costituzione):
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Anche in questo caso vale quanto detto per gli artt. 71 e 75. Ostruzionismo ed oltraggio alla sovranità popolare.

Per concludere:
L’unico strumento che (per Costituzione) ad oggi consente al popolo di esercitare in maniera diretta la sovranità stabilita dall’art. 1 è la "Petizione" (art. 50).
Benché, che io sappia, questa non abbia obbligo di firme autenticate e limiti di tempo per la presentazione è comunque un esercizio diretto della sovranità popolare che il Parlamento farebbe bene a considerare ed a rispettare, poiché è comunque la manifestazione della volontà popolare.

Bisognerebbe quindi, a mio avviso, in qualità di cittadini sovrani, adoperarsi per far rimuovere per primi quegli ostacoli posti riguardo agli artt. 71, 75 e 138 ed essere più attivi ed attenti ad ogni tentativo del Parlamento di promuovere leggi che attentano alla Costituzione e leggi cosiddette "ad personam”- leggi che non riguardano sicuramente gli interessi della collettività ma, prevalentemente, gli interressi di alcuni esponenti della classe politica/rappresentativa, di certe categorie e di certe lobbies.

Senza una forza giuridica popolare parallela a quella rappresentativa, che abbia un compito di controllo e contrasto su quest’ultima non si potranno avere che peggioramenti. E mi sembra che si stiano già notando e concretizzando.

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)

INACCETTABILE: Conflitti interni di attribuizione dei poteri - Il Presidente della Repubblica V. Ministro della Giustizia

RIFORME COSTITUZIONALI – POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ho letto un articolo sul CdS dell'11 settembre 2004 (pagina 11) intitolato: “Le Riforme vanno in Aula, restano gli ultimi nodi”.

Nell'articolo è scritto: "... Cambia anche il potere di grazia, per concederla il Quirinale non avrà più bisogno della controfirma del ministro della Giustizia (che non è più definito, com'è adesso in Costituzione, "proponente", ma "competente".

Chi dichiara quanto sopra non può altro che addurre l'art. 89 della Costituzione italiana (legge fondamentale del Bel Paese – cfr. art. XVIII disp. trans. e finali), che recita: “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità”.

Gli atti di cui si parla all’art. 89 sono quelli relativi alle iniziative dei ministri (quali "proponenti" - appunto), che devono presentare, per prassi stabilita, al Presidente della Repubblica; iniziative che riguardano le materie e i compiti assegnati ai ministeri che presiedono.

In merito alla "grazia" non bisogna far riferimento all'art. 89, poiché la "grazia" è citata esplicitamente e specificatamente all'art. 87 Cost., che, nell'elencare i compiti del Presidente della Repubblica, recita che (egli): "Può concedere grazia e commutare le pene"... senza porgli alcuna condizione. Per di più, il verbo usato, CONCEDERE, è riferito soltanto a lui.

Non può essere che questa la corretta interpretazione, poiché quella riportata nel citato articolo si scontrerebbe indiscutibilmente con l'art. 87.

Basterebbe già il confronto dei due citati articoli della Costituzione per dissolvere i dubbi... ma se dovessero ancora essercene si può capire meglio la questione leggendo gli artt. 681 e 665 c.p.p.

Al comma 4 dell'art. 681 del Codice di Procedura Penale si legge che il decreto di grazia può essere emanato (dal Presidente della Repubblica, ovviamente) "anche in assenza di domanda o proposta" e dice anche che diviene "esecutiva" per mezzo del "Pubblico Ministero presso il giudice indicato all'art. 665", ovvero "il giudice che aveva emesso la condanna..." (art. 665). Il ministro della Giustizia non ha nessuna parte nella questione, se stabilita dal Presidente della Repubblica.

Il comma 4 pone un'alternativa a quanto stabilito dal comma 1 ed è in perfetta armonia col principio costituzionale esposto al citato art. 87.

Parentesi:

Si precisa che la Costituzione italiana è un modello su cui legiferare (codici e leggi dovrebbero rispecchiare i dettami costituzionali). Laddove non esiste una legge (che tratta una materia, una questione, o checchéssia), bisognerebbe giudicare facendo riferimento alla Costituzione italiana, ma dove esiste una legge, che applica il principio Costituzionale su una certa questione o materia, è questa che determina il giudizio (nella fattispecie gli artt. 681 e 665 del c.c.p.)

Chiusa parentesi.

Si evince chiaramente, quindi, che la "grazia" è sempre stata, ed è tuttora, un'esclusiva/o facoltà/potere del Presidente della Repubblica… e, per amor di corretta informazione (chè è importante quanto il pluralismo dell'informazione), sarebbe bene dirlo; altrimenti si accresce solo la confusione che regna nella mente della stragrande maggioranza dei cittadini e dimostra, ancora una volta, che TUTTI i nostri rappresentanti eletti fanno ciò che vogliono infischiandosene della Costituzione, delle leggi e, soprattutto, delle opinioni e delle reazioni di chi li elegge.

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Se la questione è un residuo della recente polemica della grazia a Sofri è bene fare un distinguo:
Un conto è essere d'accordo o meno su concedere la grazia a un ex-terrorista e un altro conto è adattare la Costituzione italiana e le leggi a piacimento dei politici di turno al governo e scavalcare quindi i poteri istituzionali di chi è competente su una determinata materia o questione.


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Sempre in quel periodo avevo seguito una puntata di "Porta a Porta" nella quale era ospite l'allora Ministro della Giustizia, Roberto Castelli.
Parlando sull'argomento, Castelli aveva affermato che pur non essendo d'accordo sull'ingerenza del ministro della Giustizia quando la richiesta di grazia partiva dal Presidente della Repubblica, lui aveva seguito la PRASSI (ripeto PRASSI) seguita da sempre dall'ordinamento.

Ma ci rendiamo conto della gravità di tali, non solo affermazioni, ma di atti compiuti dalle istituzioni?! seguono le prassi? ma fondate su cosa? Non è chiara la questione? (v. sopra)

Bruno Aprile - tel. 347 2954867 – Locate Varesino (CO)

15 ago 2009

Il Match del secolo: Parlamento contro Magistratura

Stabiliamo subito un punto di partenza:

In Italia la Giustizia non funziona... perché? (qualcuno di voi lo ha capito?)

Ovvio che, data la gravità del fatto, ed i continui scandali emersi e lamentati per molteplici casi di malagiustizia, il tema Giustizia è oggi un argomento di attualità che chiama in causa, a livello mediatico, esponenti dei due organi di Stato, Organo legislativo (Parlamento) e organo giudiziario (Magistratura).

Mi sembra indiscusso che, agli occhi dell'elettorato (dei cittadini elettori) non c'è altro che lo scarica-barile che i due organi palesano, a giustificazione delle giuste lamentele e richieste della cittadinanza colpita dall'eterna piaga della malagiustizia.

Ora inviterei tutti voi ad un'attenta riflessione.

A me sembra evidente (forse perché non ho forti sentimenti nei confronti di nessuna corrente politica) che:

La destra (o centro destra) difenda a spada tratta l'organo legislativo (Parlamento = partiti politici).
L sinistra (o centro sinistra) difenda a spada tratta l'organo giudiziario (Magistratura)

Ovviamente la cittadinanza che vota o simpatizza (per meri sentimenti politici) per la destra o per la sinistra... tende a perdere il senso dell'obiettività, come per non voler accettare le effettive responsabilità dell'organo di Stato difeso dalla corrente politica per la quale ha votato o per la quale simpatizza.

Lasciandosi troppo trascinare dai sentimenti politici... si rischia di rimanere succubi di un problema che andrebbe risolto al più presto. Problema che in mano a loro non sarà mai risolto! E' come una sorta di omertà, che si radica e si rivela, per questioni di scelta o di appartenenza politica che, alla fine dei conti, si rivela un grosso errore.

La gente, obiettivamente parlando, pur mantendendo le proprie simpatie politiche deve riconoscere le responsabilità di chi in effetti le ha e deve battersi per chiederne conto.


Il Parlamento ha delle gravi responsabilità, per il dileguarsi di casi di malagiustizia (per come fa le leggi);
La Magistratura ha anche delle gravi responsabilità perché invece di essere autonoma e indipendente si rende spesso ONNIPOTENTE.

Di fronte a questi scarica-barile fra politici e magistrati io mi sento preso in giro da entrambi.

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - LOcate Varesino (CO)

12 ago 2009

Gli organi di Stato e la Democrazia

Partendo dal fatto, ormai assodato, che potere e sovranità non appartengono assolutamente al popolo, i partiti politici che rappresentano il popolo hanno fatto e faranno sempre gli interessi di una netta minoranza.

Ovviamente ci sono dei limiti in cui ignorare e sfruttare la maggioranza.

La tolleranza è conseguenza dell'autocontrollo, che a sua volta ha dei limiti dettati semplicemente e indiscutibilmente dalla natura umana imperfetta.

Come si possono tollerare fino a un certo punto, ad esempio, gli immigrati, i lavativi, etc., similmente si possono tollerare i governi che non governano.

Quando si eccedono i limiti nel governare negli interessi di minoranze, si distrugge la democrazia. Questa triste realtà è pur quanto risulta evidente anche in Italia e vediamone la ragione:

Lo Stato è suddiviso in organi che esercitano il potere ed il popolo.

Il potere si suddivide in tre organi: legislativo, esecutivo, giudiziario.

Ora aprite la Costituzione... chi non ce l'ha sarebbe bene se la procurasse (scusate se mi arrogo la veste di insegnante, ma è un modo per capirci meglio, evitando fraintesi).

Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Quindi Il Parlamento, che esercita uno dei tre poteri dello Stato, fa le leggi... ma come deve farle? Negli interessi del popolo secondo i princìpi esposti nella Costituzione stessa (ad es. agli artt. 3, 4, 13, 15, 17, 18, 21, 24, 28), provate a leggerli per àpoi giudicare se in realtà sono rispettati e applicati.

Art. 71 comma 1
L'iniziativa delle leggi appartiene al governo... omissis...
Quindi anche il governo, che esercita il potere esecutivo, può fare le leggi (anche se dovranno poi essere convertite dal parlamento)

Art. 101 comma 2
I giudici sono soggetti soltanto alla legge

Art. 104 comma 1
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il terzo potere, quello giudiziario, deve punire solo le violazioni di legge ed è indipendente dagli altri due organi. Non ha nulla a che vedere con la formazione delle leggi.

Ragionando, se chi ha il potere di fare le leggi non le fa secondo quanto stabilito dalla Costituzione e secondo i principi democratici, tutelando gli interessi di pochi (oligarchia) o gli interessi di una minoranza di individui, ritenuti migliori (aristocrazia), la Magistratura non può fare e non deve fare assolutamente nulla (non all'interno delle proprie funzioni istituzionali)! Perchè è soggetta alla legge. Deve giudicare e punire chi infrange le leggi e basta. Non ha il diritto e il potere di sindacare sulla giustezza o meno delle leggi (sempre all'interno delle proprie funzioni istituzionali - ovvero nelle aule di tribunale).

Il parlamento e il governo, devono fare le leggi e non possono disturbare l'indipendenza della magistratura, ne giudicare e punire le violazioni di legge.

Per evitare che i poteri di Stato esercitino o si contendano un potere assoluto e contrario ai princìpi democratici, (che è umano... il potere accieca, rende avidi ed egoisti) bisogna che qualcuno possa contrastarli quando rivelano un simile atteggiamento.

In democrazia, anche se rappresentativa, deve esistere uno strumento che dia al popolo il potere di controllo diretto nell'eserczio del potere ed anche la possibilità di contenerlo. Altrimenti che Democrazia è??

Bene! Questo strumento è stato stabilito nella Costituzione stessa!... esiste!:

Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Se qualche decisione o comportamento del legislatore o amministratore non và bene, è il popolo stesso che può contestarlo e chiederne provvedimento... ma ci vuole qualcuno che promuova petizioni e il popolo che le sostenga. Più cittadini partecipano e più forza avranno le petizioni.

Art.71 comma 2
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Anche al popolo è consentito proporre leggi... ma ci vuole qualcuno che le proponga e il popolo che le sostenga. Più cittadini partecipano e più forza avranno le proposte di legge popolari.

Art. 75 comma 1
E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione totale o parziale, di una legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
C'è qualche legge iniqua? volta ad interessi particolari? Il popolo può abolirla!... ma ci cvuole qualcuno che proponga il referendum e il popolo che lo sostenga. Più cittadini partecipano e più leggi ambigue e inique si aboliranno.

Art. 138 comma 2
Le leggi stesse (di revisione della Costituzione e/o costituzionali) sono sottoposte a referendum popolare quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se il parlamento cerca di modificare le leggi costituzionali, il popolo ha tre mesi di tempo per fermare eventuali attacchi del legislatore alla Costituzione (i più pericolosi), bloccando l'entrata della legge sul nascere... ma ci vuole qualcuno attento che informa e propone e il popolo che sostenga. Più cittadini... etc., etc.

Ecco, in sostanza, come il potere vìola i principi democratici e costituzionali e si rafforza. Quando il popolo è passivo e indifferente. Quando più gli si dà libertà di azione!

Qualcuno potrà obiettare, giustificando la rassegnazione e l'inidifferenza, che alla fine fanno sempre quello che vogliono loro (i partiti politici = il potere).

Facciamo un'esempio non tanto remoto:
E' stato indetto un referendum per abolire il Ministero dell'Agricoltura. Il referendum ottenne ciò che si dimostrò la volontà del popolo. Dopo poco tempo il legislatore ha istituito il Ministero delle Politiche Agricole :-)

Il popolo si è lamentato di questo e si lamenta ogni volta che sente parlare di referendum... ma che logica c'è nel lamentarsi, che azione concreta c'è nel lamentarsi.
Se il popolo vuole far capire chiaramente che è stufo di come è rappresentata la democrazia deve intervenire ogni volta che il potere fa il furbo. E gli strumenti ce li ha.

E' troppo impegnativo? Allora che resti succube del potere ma senza lamentarsi e soprattutto senza rivalersi sui propri simili in situazioni più svantaggiate... più deboli e vulnerabili!

La legge del pesce grosso che mangia il più piccolo trova coerenza nel mondo animale, non fra gli esseri umani.

Per contrastare il concentramento del potere, per coalizione dei partiti politici, ci vuole un costante e pressante intervento del popolo e la nostra Costituzione lo prevede in maniera esplicita. La natura ha sempre voluto che alcuni individui determinati e attenti, e se vogliamo... ribelli, si siano fatti promotori di legittime iniziative.

Appurata l'esistenza dei promotori, spetta al popolo, da questi informato, esprimersi e partecipare. Non ci sono più attenuanti. La riuscita delle iniziative non potrà mai avvenire solo per mezzo dei promotori.

Inoltre, come ho già espresso altre volte, le proteste di piazza, gli scioperi, le battaglie di associazioni per la difesa di categoria, etc. servono solo a sensibilizzare la coscienza dei governanti e pubblici amministratori. Ma quando è evidente che tale coscienza non viene sensibilizzata, bisogna ricorrere ad altro (petizioni, proposte popolari e referendum).

Checchè si possano contestare tali osservazioni (tutto è opinabile) bisogna comunque confrontarsi con la realtà e con l'unico strumento di misura disponibile.

Per misurare la quantità di liquido il litro;
di peso il grammo;
di lunghezza il metro;
di democrazia in Italia la Costituzione italiana:

Art. XVIII - Disposizioni transitorie e finali - comma 4
La Costituzione dovrà essere dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.


Al di la di quanto esposto, non si fa altro che essere bombardati a destra e asinistra di infinità di teorie, di cui molte contrastanti, che non portano alcun risultato se non a chi abilmente le propone per conservare un potere assoluto e concentrato in pochi individui... per disunire le masse. Bisogna ragionare e contestare servendosi dello strumento di misura disponibile per ciò che si vuol misurare o progettare.

Chi vuole contestare le mie osservazioni, è libero di farlo e ne ha tutto il diritto... ma per favore! lo faccia usando lo strumento di misura adatto. Io vedo nella Costituzione l'unico metro di misura a sostegno delle mie considerazioni, chi vuole contestarmi lo faccia usando lo stesso metro... altrimenti taccia! Perchè di balle ce ne stanno propinando a iosa. Perchè il popolo è sempre più disunito e il potere si rafforza sempre più a favore dei soliti. Perchè la società è sempre più ammalata. Meno individui gestiscono il potere e meno si potrà realizzare la democrazia. Solo trasferendo il potere ai cittadini si potranno gettare le fondamenta per realizzarla... anche se questa generazione non ci sarà più.
(Anche la generazione di Mosè, non vide il popolo eletto da Dio entrare nella terra promessa).

Per concludere con un detto famoso: Ogni popolo ha il governo che merita (io sostituirei "governo" col plurale).

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)

La vera Democrazia - alcuni suggerimenti

Democrazia è potere esercitato dal popolo (inteso, non potendo umanamente accontentare tutti, nella maggioranza dei suoi componenti).

L'unico strumento a disposizione fino a ieri era la rappresentanza parlamentare (Democrazia rappresentativa).

Risultando però la rappresentanza il fallimento della democrazia (per indole umana chi gestisce il potere, lo fa nei propri interessi e negli interessi di pochi), occorre cercare soluzioni alternative.

Non ha importanza il colore dei partiti che sono al potere (maggioranza parlamentare).

Tutti hanno l'unico scopo comune di pensare per sè e agevolare coloro da cui ricevono favori.

Oggi, grazie alla tecnologia moderna, e secondo il parere di molti esperti in campo mondiale, è possibile strutturare un sistema tale da trasferire praticamente il potere al popolo (Democrazia diretta).

Il voto elettronico, ad esempio, potrebbe essere introdotto per raccogliere l'approvazione di tutti i cittadini in campo legislativo e ogni qualvolta si devono prendere decisioni (in campo locale e nazionale).

La democrazia rappresentativa (sistema ormai antiquato e fallimentare) può e deve essere sostituita dalla democrazia diretta (oggi possibile). Questo sistema realizzarebbe nella vita pratica la vera democrazia.

Per fare questo, occorre modificare la carta costituzionale e per modificare la carta costituzionale si può SOLTANTO ricorrere ai mezzi legalmente consentiti (Artt. 50, 71, 75 e 138 della Costituzione).

Essendo strumenti che danno diritto all'iiniziativa e all'espressione popolare, occorre necessariamente la partecipazione del popolo... di più cittadini possibile.

Manifestazioni, proteste, scioperi, etc. non hanno nessun valore legale effettivo. Possono solo sensibilizzare la coscienza dei rappresentanti o dei pubblici amministratori. Ma se la coscienza di questi non si sensibilizza (come ormai appurato), a nulla possono servire.

La Costituzione dice al popolo come esercitare i suoi diritti.

Tuttavia, abbiamo anche notato come il potere politico abbia cercato, con ostruzionismi illegali e leggi fatte su misura, di limitare e soffocare le iniziative popolari.

Nondimeno la nascita di movimenti e gruppi politici di ogni sorta conferma la voglia di un cambiamento di molti cittadini.

L'astensione al voto, inoltre, di un numero sempre più crescente di cittadini, conferma la sfiducia nei partiti politici (che comunque mantengono ed esercitano il potere assoluto).

A mio avviso, è necessario che tutti i gruppi e movimenti, per primi, si uniscano in un primo e fondamentale obiettivo: Promuovere il suddetto trasferimento del potere con vaste campagne e raccogliere le conseguenti adesioni dei cittadini.

Se tutti i gruppi sparsi in tutta Italia si unissero con questo obiettivo ne risulterebbe un tale impatto nello scenario politico attuale, che difficilmente potrà essere taciuto dai media.

Finchè si tenta di operare in maniera indipendente a livello locale, e con iniziative una diversa dall'altra, rimarrà sempre tutto chiuso all'interno dei piccoli o grandi comuni ove operano tali gruppi e sempre sotto il potere dominante dei partiti politici.

I risultati saranno sempre gli stessi. A meno che non si ambisca ad altro :-)

Riassumendo e concludendo:

Tutti i movimenti e i gruppi politici che vogliono la Democrazia vera, dove il potere è esercitato direttamente dai cittadini;

Tutti i movimenti e i gruppi politici che riconoscono nei partiti politici la causa di tutti i mali dell'Italia;

Tutti i movimenti e i gruppi politici che vogliono una società di cittadini liberi ed equamente valorizzati;

Tutti i cittadini che, non fanno parte di gruppi o movimenti, ma vogliono far parte del popolo sovrano;

Possono esprimersi e considerare che questa battaglia si può affrontare e condurre solamente restando fuori dal sistema politico (dentro non si potrà mai cambiare nulla).

In che modo rivendicare la sovranità popolare stando fuori dal sistema politico?

Cominciando dal basso... dai Comuni, attraverso Comitati di cittadini regolarmente costituiti e registrati che controllino e si oppongano, eventualmente, alle delibere delle amministrazioni pubbliche locali, qualora queste non rispecchino le aspettative e la volontà dei cittadini da loro rappresentati.

Questi singoli Comitati locali (meglio se avessero lo stesso nome e sigla) diventeranno, col tempo, un immenso Comitato nazionale simile (per numeri) alle Confederazioni sindacali esistenti... ed allora si potrà iniziare ad operare allo stesso modo in campo nazionale.

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)

La Costituzione e la Giustizia

L' Art. 24 della Costituzione italiana recita:
1)Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
2)La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
3)Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
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Un'aspetto fondamentale della democrazia è l'uguaglianza e il rispetto indiscriminato dei diritti degli individui che compongono la società. Tutti hanno qualità e doti più o meno accentuate e utili al progresso e allo sviluppo della nazione e tutti devono avere le opportunità per esprimerle e svulipparle... ecco il profondo significato dell'art. 3 della Costituzione italiana.

Per uguaglianza non si intende stesse condizioni per tutti. Le classi sociali e le differenze di ruolo devono esistere per forza in quanto sono proprio le diverse caratteristiche degli individui a creare tali differenze.

I ricchi è giusto che siano ricchi, chi ha maggiori capacità e doti è giusto che ricopra ruoli di maggior rilievo e maggiormente rimunerati, ma non è giusto usare ricchezza e ruolo per soffocare e limitare lo sviluppo degli altri.

Il principio è che tutti coloro a cui si chiede partecipazione allo sviluppo della nazione hanno diritto a una vita libera e decorosa (Art. 36 Cost).

Questo diritto non è garantito se chi ha maggior potere economico o un ruolo di maggior rilievo ostacola volontariamente (per avidità senza limite), lo sviluppo o le opportunità di espressione ai più deboli. Quando il divario fra i ceti e i ruoli discrimina ed emargina quegli individui con insufficienti mezzi economici o conoscenze influenti (raccomandazioni, favoritismi, corruzione, etc.), fino ai limiti della sopravvivenza, ecco che la Giustizia assume un ruolo di estrema importanza, se non il più importante.

Considerando la natura umana che include in ogni individuo anche sentimenti negativi (sempre in aumento) quali invidia, gelosia, arrivismo, opportunismo, egoismo, egocentrismo e avidità, il ruolo della Giustizia ha un'importanza determinante nell'applicazione dei principi Costituzionali.

Non si potranno mai applicare i principi esposti agli articoli 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21, etc., ma in particolare quello esposto all'art. 24, se l'amministrazione della Giustizia non è affidata a persone responsabili e totalmente indipendenti e separate dal potere politico (Art. 104).

E' giusto aver fiducia nelle istituzioni, ma che altro si può fare di fronte alla realtà sempre più evidente? Vediamo ad es. la Magistratura alle prese con le denunce dei cittadini contro la Pubblica Amministrazione e la politica. Indagini preliminari interminabili, pratiche archiviate, fascicoli svuotati, interminabili processi, sentenze impugnate e presentate a successivi gradi che allungano ulteriormente il corso già lento della giustizia e accrescono i costi sostenuti dalle parti lese. Tutti sanno che chi è in condizioni appena sufficienti per sopravvivere non ottiene e non può ottenere giustizia e questo fatto non può altro che favorire una minoranza, in netto contrasto con gli artt. 3 e 24. Il problema della giustizia... o meglio dell'ingiustiza, è diffuso in ogni aspetto della vita sociale (famiglia, minori, politica, economia, lavoro, sanità). Quello che costituisce inoltre una vera vergogna è il frequente scarica barile fra organo giudiziario e organo legislativo. Di fronte a reati e casi irrisolti o di seguito scoperti mal giudicati e mal gestiti, la magistratura scarica le colpe al legislatore per le continue modifiche alle leggi, per non aver regolamentato alcuni rapporti con adeguate leggi, etc. Sappiamo tutti che i politici fanno i loro interessi e gli interessi di pochi... se la Magistratura si nasconde dietro questo paravento, non si può pensar altro che sia strumento del potere politico. Quando non esistono leggi specifiche i magistrati dovrebbero applicare la legge fondamentale ovvero la Costituzione... che è molto più chiara degli altri codici (fatti di articoli complicati e a volte contrastanti oppure vaghi). Se il legislatore legifera negli interessi di qualcuno e contro gli interessi di altri, chi ha il compito dovere di accertarsene e prendere i dovuti provvedimenti? Non è l'organo giudiziario? Per questo è indipendente e separato da ogni altro organo. Perchè complicare la vita sociale sottoponendo alla Magistratura una legge ritenuta illegittima, dopo che questa è stata approvata dal legislatore (che dovrebbe già sapere se la legge proposta o da proporre è legittima o meno). Il punto focale del problema è l'indiscussa evidenza che chi può permettersi un avvocato ha la speranza e le probabilità di ottenere giustizia. A chi non può permettersi un avvocato conviene lasciar perdere tutto, specie se il danno è di piccola o modesta entità (e di questo ne approfittano molti disonesti individui, fra cui enti pubblici o privati che offrono un servizio pubblico). Es. se la Telecom ruba 10 lire per ogni scatto... l'utente ci rimette alla fine del bimestre 10.000 lire - La Telecom su centinaia di migliaia di contratti guadagna (o meglio dire ruba) miliardi... e al derubato non conviene affrontare delle spese legali per 10.000 lire, forse anche perchè non può farlo. Altra beffa è il Patrocinio gratuito dello Stato... Se hai chiesto un avvocato d'ufficio (art. 24), per una causa contro la pubblica Amministrazione, ti trovi ad avere due avvocati contro. L'avvocato d'ufficio, che non è retribuito secondo le sue normali esigenze e nei normali tempi (cioè in anticipo), non si sforzerà minimamente di consultare i codici per farti vincere la causa... ed è più probabile che si trovi d'accordo con la difesa per non risarcire il cittadino danneggiato dallo Stato e per ridurre le spese di giustizia. E' molto più facile che ti trovi tu stesso a conoscere più leggi dell'avvocato che ti hanno affibbiato e saper esporre i fatti meglio di lui davanti al giudice (che non ti è però consentito). E' bene ricordare che il malfunzionamento della Giustizia costituisce un maggiore incentivo a gente senza scrupoli per agire nell'illegalità ai danni dei più deboli perchè sanno di avere molte probabilità di farla franca per la mancanza di mezzi necessari alle parti volontariamente lese onde avviare un'azione legale nei loro confronti, e per la lentezza della magistratura stessa, a volte complice dei colpevoli (es. pubblica amministrazione e partiti politici). Il malfunzionamento della Giustizia sembra avere un'ampia connotazione politica... in parte perchè alcuni magistrati operano secondo le ideologie politiche che coltivano nei loro cuori o secondo i dettami dei partiti per i quali simpatizzano o da cui ricevono favori, e in parte perchè il legislatore crea volontariamente leggi complicate e viziose per dare libertà di interpretazione o decisione ai giudici e favorire quindi alcuni anzichè altri. I giudici sembrano soggetti e sottomessi al potere economico e politico, anche perchè lautamente ricompensati (gli stipendi dei magistrati di alto ruolo sono simili a quelli dei parlamentari).
Fatto sta che nelle aule dei Tribunali italiani è affissa chiaramente, ed a caratteri cubitali, la frase: "La Legge è uguale per tutti" e che prima di pronunciare ogni sentenza il giudice dice: "In nome del popolo italiano".

Di giudici onesti e incorruttibili ce ne sono stati e ce ne sono ancora (alcuni hanno sacrificato la loro vita per amore della giustizia)... ma sono tutti così?

Anche in questo caso bisognerebbe che i cittadini intervenissero per fare chiarezza e per comprendere che la Magistratura ha bisogno del sostegno e dell'intervento del popolo. Un sostegno ed una collaborazione reciproca fra potere e popolo sovrano è sempre il giusto connubio per ottenere una vera democrazia.



Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)

30 lug 2009

I diritti costituzionali dei cittadini per concorrere a determinare la politica del Pese

L'art. 2 della Costituzione italiana recita: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali... omissis... "

L'art. 3 recita: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli... omissis... che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono ...omissis... l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica e sociale del Paese".

L'art. 21 recita: "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero... omissis...."

L'art. 49 recita: "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale.

L'art. 51 recita: "Tutti i cittadini... omissis... possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza ... omissis".

L'art. 97 recita: "I pubblici uffici sono organizzati... omissis... in modo che siano assicurati ...omissis... e l'imparzialità dell'amministrazione"

I cittadini che intendono far parte dell'elettorato passivo, dopo essersi costituiti in partiti, movimenti politici o liste civiche possono concorrere alle varie elezioni presentando le liste dei loro candidati, sottoscritte da un numero variabile di cittadini elettori, con firme autenticate.

Guardate il legislatore cosa ha combinato: Legge 30/4/1999, n.120:
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Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale (G.U. 3/5/1999, n. 101).

Art. 4, comma 2: "...omissis... Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità... omissis...".
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La frase in grassetto è una trappola nella legge che da' una discrezionalità agli autenticatori che consente loro di ostacolare volontariamente alcuni movimenti o liste civiche nascenti, specie se il loro programma politico contrasta o si oppone ai comuni obiettivi della partitocrazia esistente e di favorire invece i colleghi di partito già eletti e già all’interno del sistema politico (i consigli e le giunte comunali, provinciali e regionali sono costituiti da esponenti degli stessi partiti esistenti in Parlamento).

Gli incaricati all'autenticazione delle firme, appartenenti quindi a partiti esistenti o a liste civiche sostenute da questi (liste civetta), difficilmente si renderanno disponibili ad autenticare le firme di tutti coloro che concorreranno con obiettivi che contrastano i comuni obiettivi dei partiti esistenti volti a mantenere e consolidare la partitocrazia (ovvero se si presentano come rompicoglioni).

In questo modo non è assolutamente garantita l'imparzialità della Pubblica Amministrazione (v. art. 97 Cost. sopra) come non è garantita la condizione di uguaglianza dei cittadini che concorrono a determinare la politica nazionale associandosi in partiti e/o movimenti politici (v. artt. 49 e 51 Cost.)

Queste supposizioni si sono rivelate realtà perchè toccate con mano da alcuni movimenti e liste per diverse legislature, fra cui il gruppo "No Privilegi Politici" (colgo l'occasione per ricordare e salutare l'amico Silvano Giometto di Vicenza).

A me personalmente questo sembra fregarsene della Costituzione, ovvero dei principi sopra elencati e, in aggiunta, legiferare all'opposto, rendendo tali principi solo inchiostro su carta.

Dall'entrata in vigore di questa legge... le denunce per falsificazione delle firme e richieste di annullamento delle elezioni si moltiplicano a iosa.

Chi paga queste attività processuali?

Bruno Aprile - CCDD Comitato Cittadino Democrazia Diretta

28 lug 2009

Premessa - la Costituzione italiana

La Costituzione italiana è un modello (un insieme di principi chiari) mediante il quale i rappresentanti eletti dal popolo sovrano devono legiferare.

Le leggi emanate dal Parlamento (Deputati e Senatori) devono rispecchiare i principi costituzionali (legittimità costituzionale delle leggi) e la sovranità popolare stabilita dall'articolo 1 della Costituzione stessa.

Come recita essa stessa all'articolo VXIII - comma 4 - delle disposizioni transitorie e FINALI (il maiuscolo è il mio)... come testualmente estrapolato dal suddetto articolo:

"La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato."

Organi dello Stato sono:

Organo legislativo: costituito dal Parlamento che ha il potere di fare le leggi (potere legislativo). Il Parlamento è formato dalla Camera (deputati) e dal Senato della repubblica (senatori). I componenti delle due camere sono cittadini facenti parte dei partiti politici che concorrono di volta in volta alla guida del paese mediante elezioni.

Organo esecutivo: Costituito dal Governo (formato dai Ministeri) che ha il potere di fare eseguire/applicare le leggi emanate dal parlamento (potere esecutivo). Il Governo ha anche un limitato potere legislativo... può emanare leggi, chiamati Decreti legge (D.L.), che hanno validità di 60 giorni se non vengono poi convertite in legge dal Parlamento. Il Governo può altresì emanare Decreti Legislativi (Dlgs) che si differenziano dai Decreti Legge in quanto approvati in contemporanea dal Parlamento.

Organo giudiziario: Costituito dalla magistratura (tribunali e pubblici ministeri) che ha il potere di fare osservare le leggi e di punire che le viola (potere giudiziario). Dove non esistono leggi, o esistono leggi incomplete su una determinata materia, la Magistratura deve giudicare riferendosi alla Costituzione italiana.

Questi tre principali Organi di Stato devono rispettare anch'essi la Costituzione italiana, ovvero i suoi principi.

La Costutizione italiana è quindi la principale Legge del nostro Paese e deve essere osservata e rispettata da tutti indistintamente (nessuno escluso). Le leggi devono essere in armonia con essa, pena la non validità delle stesse (La Corte Costituzionale ha il compito di giudicare la legittimità delle leggi qualora vengano messe in discussione... e le leggi giudicate illegittime da detta Corte sono immediatamente abrogate).

Premesso questo... la prima domanda per dare vita al progetto evidenziato da questo blog - ovvero un'alternativa all'indiscusso strapotere della rappresentanza parlamentare - è la seguente:

Vi sembra che la Costituzione sia realmente rispettata, e considerata (coi fatti... non con le parole) la Legge principale del nostro Pese?

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)

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